Tassa sui cani a Lubecca Parte 2
Informazioni importanti per i proprietari di cani sulla tassa sui cani a Lubecca Cliccate semplicemente sulla voce desiderata:
- Requisiti generali per l’esenzione dall’imposta sui cani e la riduzione dell’imposta sui cani a Lubecca
- Esenzione dall’imposta sui cani a Lubecca
- Esenzione dall’imposta sui cani a Lubecca
- Riduzione dell’imposta sui cani a Lubecca
- Sussidi per cani da ricovero a Lubecca
- Reati amministrativi a Lubecca
- Statuto della tassa sui cani a Lubecca
- Tassa sui cani a Lubecca Parte 1
Requisiti generali per la riduzione e l’esenzione fiscale
La riduzione o l’esenzione fiscale sono concesse solo se
- i cani sono sufficientemente adatti allo scopo dichiarato,
- il proprietario dei cani non è stato punito per crudeltà verso gli animali negli ultimi cinque anni,
- sia disponibile una sistemazione adeguata per i cani che soddisfi i requisiti di benessere degli animali,
- nei casi di cui al § 6, numero 5, si tenga un’adeguata documentazione relativa alla detenzione, all’acquisto e alla vendita dei cani e la si presenti su richiesta, e
- siano dimostrate le condizioni per la riduzione o l’esenzione fiscale. Se le condizioni per la riduzione o l’esenzione fiscale vengono meno, il proprietario del cane deve comunicarlo entro 14 giorni.
Esenzione fiscale per i cani a Lubecca
Le persone che soggiornano nella città anseatica di Lubecca per un periodo non superiore a due mesi sono esenti dall’imposta sui cani che possiedono al momento dell’arrivo e per i quali possono dimostrare di pagare l’imposta in un altro comune della Repubblica Federale.
Esenzione dall’imposta sui cani a Lubecca
L’esenzione fiscale è concessa su richiesta per la detenzione di
- cani da servizio di uffici e istituzioni statali e comunali i cui costi di mantenimento sono prevalentemente coperti da fondi pubblici;
- cani da lavoro di funzionari forestali, persone impiegate nel servizio forestale privato, guardie venatorie certificate e guardie paesaggistiche nel numero necessario per la protezione forestale, venatoria o paesaggistica;
- cani da pastore nel numero necessario;
- cani da soccorso o da sanità tenuti da unità mediche o di controllo delle catastrofi riconosciute o da persone appartenenti a unità mediche o di controllo delle catastrofi riconosciute, se i cani hanno superato un test di fronte a giudici riconosciuti. Il certificato di prova da presentare con la domanda non deve essere più vecchio di due anni;
- cani che sono temporaneamente ospitati in istituti gestiti da associazioni animaliste o simili e non possono circolare per strada;
- cani guida per non vedenti;
- cani indispensabili per la protezione e l’assistenza di persone cieche, sorde o indifese; l’esenzione fiscale può essere subordinata alla presentazione di un certificato medico.
- Cani da terapia che hanno superato un test certificato per cani da terapia e sono utilizzati per scopi sociali e terapeutici.
- Cani che sono stati ospitati in modo permanente nel rifugio per animali della città anseatica di Lubecca immediatamente prima dell’acquisto. È necessario presentare la relativa conferma del rifugio per animali.
L’esenzione fiscale è concessa una sola volta per un cane per nucleo familiare per un periodo di 12 mesi a partire dal mese solare dell’acquisto.
L’esenzione fiscale non viene concessa per i cani pericolosi ai sensi del § 4 comma 3; ciò non si applica ai cani di cui al punto 5.
Riduzione della tassa sui cani a Lubecca
L’imposta è ridotta della metà su richiesta del/i contribuente/i per la detenzione di
- cani necessari per la guardia di edifici che distano più di 100 metri dall’edificio abitato più vicino,
- cani utilizzati come cani da segnalazione, da ambulanza, da protezione, da inseguimento o da soccorso e che abbiano superato un test davanti a giudici riconosciuti.
Il certificato di prova da presentare con la domanda non deve essere più vecchio di due anni.
Non sono concesse riduzioni d’imposta per i cani pericolosi ai sensi del § 4, comma 3.
Sussidio per i cani da ricovero a Lubecca
Cani che erano ospitati in modo permanente nel rifugio per animali della città anseatica di Lubecca immediatamente prima dell’acquisizione.
È necessario presentare la relativa conferma del rifugio per animali.
L’esenzione fiscale è concessa una sola volta per un cane per nucleo familiare per un periodo di 12 mesi a partire dal mese solare dell’acquisto.
L’esenzione fiscale non viene concessa per i cani pericolosi ai sensi del § 4 comma 3; ciò non si applica ai cani di cui al punto 5.
Reati amministrativi a Lubecca
Commette un’infrazione regolamentare ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, n. 2 KAG chiunque, in violazione dell’articolo 9 del presente statuto, ometta intenzionalmente o incautamente di versare alla Città anseatica di Lubecca, Divisione Imposte, le imposte,
- non registra entro 14 giorni un cane che ha portato con sé a Lubecca in seguito a un cambio di residenza;
- non comunica entro 14 giorni l’eliminazione, lo smarrimento o la ricezione del cane e, in caso di cambio di proprietà, non comunica il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario al momento della cancellazione dalla registrazione;
- non comunica entro 14 giorni la cessazione delle condizioni di riduzione o esenzione fiscale;
- non dichiara la razza del cane o non la dichiara correttamente al momento della registrazione in conformità con la sezione 9(1);
- Per identificare il contribuente e determinare l’imposta nell’ambito dell’accertamento ai sensi del presente statuto, la Città anseatica di Lubecca, Divisione fiscale, può raccogliere i seguenti dati, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, frase 2, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 3, n. 1, della legge sulla protezione dei dati statali: I dati personali sono raccolti su
- Cognome, nome/i, indirizzo, data di nascita e, se del caso, dettagli del conto (in caso di rimborso dell’imposta) del/i contribuente/i,
- Nome e indirizzo di eventuali rappresentanti autorizzati,
- nome e indirizzo di qualsiasi proprietario di cani precedente o successivo, tramite notifica iiiiii di
- stazioni di polizia,
- uffici di ordine pubblico,
- uffici di registrazione,
- avvisi di controllo di altri comuni,
- Associazioni per la protezione degli animali,
- Registro centrale federale,
- il dipartimento fiscale e il dipartimento contabile e finanziario della Città anseatica di Lubecca.
Oltre a questi dati, devono essere raccolti i dati necessari per il calcolo e l’accertamento dell’imposta.
La Città anseatica di Lubecca è autorizzata, sulla base delle informazioni fornite dai contribuenti e dei dati raccolti ai sensi del comma 1, a tenere un elenco dei contribuenti con i dati necessari per la riscossione dell’imposta ai sensi del presente Statuto e a utilizzare ed elaborare ulteriormente tali dati ai fini della riscossione dell’imposta ai sensi del presente Statuto.
È consentito l’uso di un’elaborazione delle informazioni assistita da tecnologie.
Fonte Città di Lubecca
Dati senza garanzia
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Ufficiali, uffici intorno al cane in Germania
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