Tassa sui cani a Lubecca Parte 2

Tassa sui cani a Lubecca Parte 2

Informazioni importanti per i proprietari di cani sulla tassa sui cani a Lubecca Cliccate semplicemente sulla voce desiderata:

  • Requisiti generali per l’esenzione dall’imposta sui cani e la riduzione dell’imposta sui cani a Lubecca
  • Esenzione dall’imposta sui cani a Lubecca
  • Esenzione dall’imposta sui cani a Lubecca
  • Riduzione dell’imposta sui cani a Lubecca
  • Sussidi per cani da ricovero a Lubecca
  • Reati amministrativi a Lubecca
  • Statuto della tassa sui cani a Lubecca
  • Tassa sui cani a Lubecca Parte 1

Requisiti generali per la riduzione e l’esenzione fiscale

La riduzione o l’esenzione fiscale sono concesse solo se

  1. i cani sono sufficientemente adatti allo scopo dichiarato,
  2. il proprietario dei cani non è stato punito per crudeltà verso gli animali negli ultimi cinque anni,
  3. sia disponibile una sistemazione adeguata per i cani che soddisfi i requisiti di benessere degli animali,
  4. nei casi di cui al § 6, numero 5, si tenga un’adeguata documentazione relativa alla detenzione, all’acquisto e alla vendita dei cani e la si presenti su richiesta, e
  5. siano dimostrate le condizioni per la riduzione o l’esenzione fiscale. Se le condizioni per la riduzione o l’esenzione fiscale vengono meno, il proprietario del cane deve comunicarlo entro 14 giorni.

Esenzione fiscale per i cani a Lubecca

Le persone che soggiornano nella città anseatica di Lubecca per un periodo non superiore a due mesi sono esenti dall’imposta sui cani che possiedono al momento dell’arrivo e per i quali possono dimostrare di pagare l’imposta in un altro comune della Repubblica Federale.

Esenzione dall’imposta sui cani a Lubecca

L’esenzione fiscale è concessa su richiesta per la detenzione di

  1. cani da servizio di uffici e istituzioni statali e comunali i cui costi di mantenimento sono prevalentemente coperti da fondi pubblici;
  2. cani da lavoro di funzionari forestali, persone impiegate nel servizio forestale privato, guardie venatorie certificate e guardie paesaggistiche nel numero necessario per la protezione forestale, venatoria o paesaggistica;
  3. cani da pastore nel numero necessario;
  4. cani da soccorso o da sanità tenuti da unità mediche o di controllo delle catastrofi riconosciute o da persone appartenenti a unità mediche o di controllo delle catastrofi riconosciute, se i cani hanno superato un test di fronte a giudici riconosciuti. Il certificato di prova da presentare con la domanda non deve essere più vecchio di due anni;
  5. cani che sono temporaneamente ospitati in istituti gestiti da associazioni animaliste o simili e non possono circolare per strada;
  6. cani guida per non vedenti;
  7. cani indispensabili per la protezione e l’assistenza di persone cieche, sorde o indifese; l’esenzione fiscale può essere subordinata alla presentazione di un certificato medico.
  8. Cani da terapia che hanno superato un test certificato per cani da terapia e sono utilizzati per scopi sociali e terapeutici.
  9. Cani che sono stati ospitati in modo permanente nel rifugio per animali della città anseatica di Lubecca immediatamente prima dell’acquisto. È necessario presentare la relativa conferma del rifugio per animali.

L’esenzione fiscale è concessa una sola volta per un cane per nucleo familiare per un periodo di 12 mesi a partire dal mese solare dell’acquisto.
L’esenzione fiscale non viene concessa per i cani pericolosi ai sensi del § 4 comma 3; ciò non si applica ai cani di cui al punto 5.

Riduzione della tassa sui cani a Lubecca

L’imposta è ridotta della metà su richiesta del/i contribuente/i per la detenzione di

  1. cani necessari per la guardia di edifici che distano più di 100 metri dall’edificio abitato più vicino,
  2. cani utilizzati come cani da segnalazione, da ambulanza, da protezione, da inseguimento o da soccorso e che abbiano superato un test davanti a giudici riconosciuti.

Il certificato di prova da presentare con la domanda non deve essere più vecchio di due anni.
Non sono concesse riduzioni d’imposta per i cani pericolosi ai sensi del § 4, comma 3.

Sussidio per i cani da ricovero a Lubecca

Cani che erano ospitati in modo permanente nel rifugio per animali della città anseatica di Lubecca immediatamente prima dell’acquisizione.

È necessario presentare la relativa conferma del rifugio per animali.
L’esenzione fiscale è concessa una sola volta per un cane per nucleo familiare per un periodo di 12 mesi a partire dal mese solare dell’acquisto.
L’esenzione fiscale non viene concessa per i cani pericolosi ai sensi del § 4 comma 3; ciò non si applica ai cani di cui al punto 5.

Reati amministrativi a Lubecca

Commette un’infrazione regolamentare ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, n. 2 KAG chiunque, in violazione dell’articolo 9 del presente statuto, ometta intenzionalmente o incautamente di versare alla Città anseatica di Lubecca, Divisione Imposte, le imposte,

  1. non registra entro 14 giorni un cane che ha portato con sé a Lubecca in seguito a un cambio di residenza;
  2. non comunica entro 14 giorni l’eliminazione, lo smarrimento o la ricezione del cane e, in caso di cambio di proprietà, non comunica il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario al momento della cancellazione dalla registrazione;
  3. non comunica entro 14 giorni la cessazione delle condizioni di riduzione o esenzione fiscale;
  4. non dichiara la razza del cane o non la dichiara correttamente al momento della registrazione in conformità con la sezione 9(1);
  5. Per identificare il contribuente e determinare l’imposta nell’ambito dell’accertamento ai sensi del presente statuto, la Città anseatica di Lubecca, Divisione fiscale, può raccogliere i seguenti dati, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, frase 2, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 3, n. 1, della legge sulla protezione dei dati statali: I dati personali sono raccolti su
    1. Cognome, nome/i, indirizzo, data di nascita e, se del caso, dettagli del conto (in caso di rimborso dell’imposta) del/i contribuente/i,
    2. Nome e indirizzo di eventuali rappresentanti autorizzati,
    3. nome e indirizzo di qualsiasi proprietario di cani precedente o successivo, tramite notifica iiiiii di
    4. stazioni di polizia,
    5. uffici di ordine pubblico,
    6. uffici di registrazione,
    7. avvisi di controllo di altri comuni,
    8. Associazioni per la protezione degli animali,
    9. Registro centrale federale,
    10. il dipartimento fiscale e il dipartimento contabile e finanziario della Città anseatica di Lubecca.

Oltre a questi dati, devono essere raccolti i dati necessari per il calcolo e l’accertamento dell’imposta.
La Città anseatica di Lubecca è autorizzata, sulla base delle informazioni fornite dai contribuenti e dei dati raccolti ai sensi del comma 1, a tenere un elenco dei contribuenti con i dati necessari per la riscossione dell’imposta ai sensi del presente Statuto e a utilizzare ed elaborare ulteriormente tali dati ai fini della riscossione dell’imposta ai sensi del presente Statuto.
È consentito l’uso di un’elaborazione delle informazioni assistita da tecnologie.

Fonte Città di Lubecca

Dati senza garanzia

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Ufficiali, uffici intorno al cane in Germania

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