Divieto di importazione di cani pericolosi in Germania
Estratto dell’ordinanza sulle deroghe al divieto di circolazione e importazione di cani pericolosi in Germania
(Ordinanza sulla circolazione e l’importazione dei cani – HundVerbrEinfVO) HundVerbrEinfVO
Data di emissione: 03.04.2002
Citazione completa: “Ordinanza sulla circolazione e l’importazione di cani del 3 aprile 2002 (BGBl. I pag. 1248),
modificata dall’articolo 86 della legge del 21 giugno 2005 (Gazzetta ufficiale federale I, pag. 1818) “Formula d’ingresso
In base all’articolo 2, paragrafo 2, nn. 2 e 3 della legge sulla circolazione e la limitazione dell’importazione di cani del 12 aprile 2001 (Gazzetta ufficiale federale I, pag. 530), il governo federale decreta:
Indice non ufficiale
- § 1 Definizioni
- § 2 Esenzioni dal divieto di circolazione e importazione dei cani
- § 3 Compiti della scorta
- § 4 Poteri dell’autorità competente
- § 5 Entrata in vigore
- Formula conclusiva
§ 1 Definizioni
Ai fini della presente ordinanza:
- Accompagnatore:
- identità:
Una persona che porta o importa un cane pericoloso nel paese;
Conformità del cane pericoloso introdotto nel Paese o importato nel Paese con l’animale identificato in documenti o certificati e mediante identificazione ai sensi delle rispettive disposizioni di legge nazionali.
§ 2 Esenzioni dal divieto di circolazione e importazione
- I cani pericolosi che devono essere tenuti come cani da servizio del Governo Federale, in particolare delle Forze Armate Federali, della Polizia Federale o dell’Amministrazione Doganale, come cani da servizio dei Länder, in particolare della polizia, come cani da servizio delle città e dei comuni, come cani da servizio delle forze armate straniere, così come i cani guida per i ciechi, i cani da assistenza per i disabili e i cani dei servizi di controllo e salvataggio in caso di calamità possono essere introdotti o importati nel Paese.
- I cani pericolosi possono essere introdotti o importati nel Paese se i cani sono
i cani ritornano in un luogo di residenza nel Paese dopo essere stati temporaneamente portati all’estero o temporaneamente esportati, se
ritornano in un luogo di residenza nel Paese dove hanno il diritto di essere tenuti. -
- I cani pericolosi ai sensi dell’articolo 2(1) della Legge possono essere temporaneamente portati nel Paese o importati nel Paese, a condizione che non siano residenti nel Paese insieme a un accompagnatore.
non risiedano nel Paese per più di quattro settimane. - Una proroga del soggiorno temporaneo può essere approvata su richiesta dell’autorità competente ai sensi della legge del Land, al fine di evitare indebiti disagi.
- I cani pericolosi ai sensi dell’articolo 2(1) della Legge possono essere temporaneamente portati nel Paese o importati nel Paese, a condizione che non siano residenti nel Paese insieme a un accompagnatore.
- I cani pericolosi ai sensi dell’articolo 2(1) frase 2 della Legge possono essere introdotti nel Paese o importati a scopo di detenzione permanente se l’accompagnatore dimostra che i cani sono autorizzati a essere tenuti in un Paese.
§ 3 Compiti dell’accompagnatore
-
- La persona che accompagna un cane pericoloso deve essere in possesso dei documenti e dei certificati necessari per identificare il cane e presentarli all’autorità competente su richiesta.
- La correttezza delle informazioni contenute nei documenti e nei certificati contenenti informazioni sulla data di nascita, il sesso, la razza e il colore del mantello del cane deve essere confermata ufficialmente dal Paese di origine.
- Se il cane è marcato in modo permanente, è sufficiente la conferma ufficiale del tatuaggio o del numero di chip.
- Nei casi di cui alla frase 3, l’accompagnatore deve tollerare la lettura del tatuaggio o del numero di chip e supportare le persone incaricate del controllo ai sensi del § 3 della legge.
- Oltre ai documenti o ai certificati richiesti per il controllo dell’identità ai sensi del paragrafo 1, l’accompagnatore deve
- nel caso del § 2, comma 1, certificati ufficiali che attestino la destinazione d’uso del cane.
cane, - nel caso di cui al paragrafo 2, punti 2 e 4, certificati ufficiali che attestino la detenzione autorizzata del cane nel luogo di residenza del cane,
- nel caso del § 2 comma 3, certificati ufficiali che confermino che il cane non ha precedentemente attirato l’attenzione come pericoloso, da presentare all’autorità competente su richiesta.
- nel caso del § 2, comma 1, certificati ufficiali che attestino la destinazione d’uso del cane.
-
- Nel caso del § 2 comma 3, l’accompagnatore deve fornire prove credibili che il soggiorno del cane non è pericoloso.
- Al momento dell’importazione, è necessario un certificato delle autorità doganali che attesti la data di importazione.
- Il certificato deve essere ripresentato alla partenza.
-
- I documenti e i certificati devono essere presentati in originale su richiesta dell’autorità competente.
- I certificati e i documenti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione tedesca ufficialmente certificata.
§ 4 Poteri dell’autorità competente
Se l’autorità competente constata una violazione delle disposizioni della legge o della presente ordinanza in materia di introduzione nel Paese o di importazione, può in particolare
- ordinare che il cane sia ospitato e custodito fino a quando non saranno soddisfatti i requisiti previsti dalla legge e dalla presente ordinanza per l’introduzione nel paese o l’importazione
- sequestrare e ricoverare il cane, oppure
- ordinare l’immediato ritorno del cane nel suo luogo d’origine.
2Sono fatte salve le competenze dell’autorità competente previste da altre leggi.
§ 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione.
Formula conclusiva
Il Consiglio federale ha dato il suo consenso.Fonte Ministero federale della Giustizia
Ufficiale, Uffici del cane
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